Lo

STATUTO


 

ART. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale COMPAGNIA TEATRALE "GLI ESCLUSI", associata alla Federazione Italiana Teatro Amatori. L'Associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate non ha scopo di lucro è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

ART. 2 - L'Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità. E ancora di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.
L'Associazione COMPAGNIA TEATRALE "GLI ESCLUSI", allo scopo di meglio raggiungere i suoi può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.

ART. 3 - La sede dell' Associazione è in ROMA, Via Properzio n. 37, fino a nuova delibera dell'Assemblea.

ART. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.
ART. 5 - La Associazione è autorizzata, per l'espletamento della propria attività ad usare l'emblema nazionale della FITA.

ART. 6 - Sono Soci coloro che verranno tesserati dall'Associazione, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno per presa visione ed accettazione il presente Statuto. La qualità di Socio si acquisisce definitivamente dopo sei mesi di prova e su approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 7. La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

ART. 8 - Il Socio ha diritto di partecipare alle attività del gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso. II Socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quali i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

ART. 9 - L'Assemblea su parere del Consiglio direttivo può disporre l'estromissione di soci, che si siano resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o, disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con re finalità e gli scopi dell'Associazione stessa quali definiti dal presente statuto e dal relativo regolamento.

ART. 10 - L'Assemblea dei Soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno diretta a chiunque abbia diritto a parteciparvi con preavviso di almeno 3 giorni.
Essa delibera, a maggioranza semplice, con qualunque numero di intervenuti sui seguenti argomenti:
· ammissione dei nuovi Soci;
· nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
· approvazione del Bilancio Consuntivo;
· approvazione del Bilancio Preventivo;
· modifiche di questo Statuto e scioglimento della Associazione; estromissione del socio;
· ogni questione posta all'Ordine del Giorno.
L'assemblea è presieduta dal Presidente della Compagnia e in mancanza, dal Consigliere più anziano. E' ammessa delega. Il voto è palese, tranne per gli argomenti in cui un quarto dei presenti richieda voto segreto.

ART. 11- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:
· formulazione dei Bilanci;
· pareri sulla ammissione di nuovi Soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi Soci;
· definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi;
· attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dalle delibere assembleari;
· nomina del Segretario;
· nomina del Direttore Artistico;
· approvazione dell'indirizzo artistico delle rappre-sentazioni della stagione di spettacoli.
Salvo diversamente deliberato dall'Assemblea, il Presidente è rappresentante di diritto all'Assemblea Nazionale FITA. Le cariche elettive durano tre anni.

ART. 13 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre e può essere rieletto.

ART. 14 - il Segretario provvede a riscuotere le Entrate ed a pagare le Spese annotandole in apposito Libro Cassa.
Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio.
Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio.
Il Tesoriere resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ART. 15 - il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni. Svolgerà il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea.

ART. 16 - L'esercizio Amministrativo apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17 - Il Bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 18 - E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è dèliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l''organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996.

ART. 20 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti di materia.

ART. 21 - Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei Soci, da eventuali contributi pubblici e privati e da attrezzature teatrali ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 22 - Il presente Statuto e le sue modifiche sono conservati al Repertorio della FITA. Con l'acquisizione ai propri atti la FITA associa di diritto la Compagnia nella propria organizzazione.